mercoledì 4 maggio 2011

Le Creative Commons e la tutela dei diritti con CopyZero

Spesso in rete (e non solo), nonostante la diffusione sempre più massiccia di opere rilasciate sotto licenze Creative Commons , in molti tendono a credere che la famosa piovra dai mille tentacoli, che prende il nome di SIAE , sia l’unica soluzione legalmente riconosciuta. Le Licenze Creative Commons, al contrario vengono viste, o additate, come un fenomeno modaiolo, di tendenza, confinato a determinati ambiti informatici che seguono una non meglio precisata cultura del freeware , dell’open source o ancora della non commercializzazione dei prodotti. Mentre qualora si inizi a parlare di possibili guadagni e diffusione delle proprie opere a terzi, mediante un sistema più capillare e complesso, ecco che iniziano a girare voci, sempre tendenti ad idolizzare e mitizzare (anche se spesso con termini negativi) lo
strapotere della SIAE. Queste voci riguardano soprattutto l’obbligatorietà di dover registrare i propri lavori presso tale Società, affinché vengano tutelati in ambito legale e affinché possano venire commercializzati. Ed è un problema che secondo me merita attenzione in quanto si rischia di cadere nel baratro dell’ignoranza e della superficialità. Certo è che il panorama legislativo italiano non è dei più rosei da questo punto di vista, ed
effettivamente non semplifica le cose a coloro che vogliono rinunciare ai servizi della SIAE. Fatta questa  premessa, è d’uopo dire che la SIAE ha la funzione istituzionale di tutelare il diritto d’autore, facendo in modo che per ogni sfruttamento di un’opera sia corrisposto all’autore (aderente) un compenso adeguato.


Ma una domanda che ci poniamo è: possiamo farne a meno? Possiamo organizzarci e tutelarci pur non affidandoci alla SIAE? Molti autori infatti possono essere titubanti nell’utilizzare queste Licenze, se non appoggiati da un ente come quello della SIAE, visto che la paura maggiore può essere quella del plagio e di non vedere riconosciuta la paternità dell’opera. La legge (art. 180 della Legge 22/4/1941, n.633) prevede che l’avente diritto può anche tutelarsi da solo ed esercitare i propri diritti personalmente: “La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.” Se poi l’opera non ha un fine commerciale ed il supporto non consente l’applicazione del bollino SIAE, non vi è neanche l’obbligo di utilizzare questo. Ma un autore in che modo si tutelerà legalmente di fronte alla legge? Subentra a questo punto CopyZero che utilizzerà una firma digitale e una marca temporale (avente valore legale) certificata da un ente accreditato presso il CNIPA . Il periodo di validità della marca temporale si estende per 3 anni a partire dalla data di emissione ed il costo sarà prossimo allo 0 (contro i 110 euro della SIAE).
Il funzionamento è semplice, immediato e soprattutto riconosciuto legalmente. Una possibilità in più quindi per sfuggire al monopolio istituzionale della tutela dei diritti. E’ possibile infatti finalizzare tutta la procedura senza alcuno sforzo, online, compilando un modulo in pdf e rispedendolo attraverso la posta elettronica al Movimento CostoZero . Il procedimenti è indicato con parole semplici ed intuitive nella pagina web dedicata a CopyZero. E’ altresì importante ricordare che il diritto d’autore ad un’opera si applica senza dover eseguire
alcun atto formale. Questo sta ad indicare quindi che viene applicato automaticamente al momento in cui
l’opera stessa viene creata. Non serve dunque nessun tipo di appoggio esterno, e nessuna forma di registrazione o deposito dell’opera, salvo i casi in cui appunto si debba dimostrare la paternità sul lavoro stesso. Per la legislazione italiana esistono appunto diversi sistemi per fare ciò, e quello più sicuro e certificato, in alternativa al deposito presso la SIAE, è l’utilizzo di CopyZero. Voglio inoltre focalizzare il punto anche sul
fatto che le Creative Commons di per sé, non servono per proteggere nessun tipo di opera. Con il loro utilizzo si ha invece l’eliminazione di alcune di queste protezioni garantite dalla legge sul diritto d’autore. Discorso a parte merita poi la questione relativa al bollino SIAE, che deve essere applicato su tutti i supporti di opere destinate ad un utilizzo in cui vi è scopo di lucro. Pur utilizzando una licenza Creative Commons NoCommercial, è possibile che si debba applicare tale bollino, qualora si riscontri che esista uno scopo di lucro anche indiretto. Quindi tale questione è da valutare volta per volta. Inoltre il detentore del diritto sull’opera, può sempre ed in ogni caso utilizzare commercialmente la propria opera in quanto le clausole previste nella licenza si riferiscono all’utilizzo da parte di terzi.

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